Usque ad sidera, usque ad inferos

Fino alle stelle, fino agli inferi: questa era l’estensione della proprietà nel diritto romano.

La locuzione romanistica può ritenersi generalmente ancora attuale, atteso che la proprietà attribuisce al suo titolare la massima espansione del proprio potere sulla cosa: il proprietario ha il diritto assoluto di goderne e disporne in modo pieno esclusivo, con l’osservanza dei limiti e obblighi imposti dall’ordinamento.

Discesa agli inferi, Pieter Paul Rubens

Discesa agli inferi, Pieter Paul Rubens

Se è teoricamente vero che il suo diritto si estende da terra a cielo, non è possibile opporsi ad attività che per altezza o profondità non danneggino il proprietario, né interferiscano con il suo godimento del bene.

Vista la stretta correlazione tra suolo e spazio areo, l’interesse del privato a escludere terzi dal proprio spazio sovrastante deve essere valutato in concreto, considerandone l’effettiva  possibilità di utilizzo; pensiamo agli arei che ogni giorno solcano i cieli a migliaia di metri da terra: non sarebbe pensabile impedirne il sorvolo, poiché i proprietari sottostanti non possono trarre  alcuna utilità a quelle altitudini.

L'i300 kilometri sulla città, Gerardo Dettorimmagine raffigura

300 kilometri sulla città, Gerardo Dettori

Di recente la questione della titolarità dello spazio sovrastante si è acuita a causa del diffondersi dell’utilizzo dei droni, i quali volano a poche decine di metri e spesso vengono utilizzati  per pirateschi servizi fotografici in totale violazione della privacy dell’ignara vittima.

Come sempre il diritto si evolve e tiene il passo al progresso tecnologico: dal 1° luglio 2020 sono entrate in vigore una serie di nuove norme che vanno ad armonizzare la nostra legislazione e quella europea. Si è previsto che gli operatori di droni debbano essere registrati in un apposito registro nazionale, mentre gli apparecchi dovranno essere immatricolati in database elettronici. Si spera così di garantire il rispetto delle norme sulla riservatezza, nonché di contrastare i numerosi illeciti, troppo spesso impuniti.

L'immagine raffigura un drone in volo

Drone in volo

La proprietà è considerata un diritto inviolabile nella “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” del 1948, lo dicasi per i principi sanciti dalla “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” del 1950, dove si riconosce che il diritto domenicale è uno dei quelli fondamentali per la persona.

Nel nostro ordinamento, invece, la proprietà non rientra tra i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione, essendo contemplata nel Titolo II, parte I, afferente ai rapporti economici: la nostra Carta salvaguarda l’istituto della proprietà privata, come diritto soggettivo assoluto (in quanto si può far valere nei confronti sia di tutti i consociati, sia dello Stato), ma prevede che essa debba avere una “funzione sociale”.

Santa Maria Aracoeli e il Campidoglio, Canaletto

Santa Maria Aracoeli e il Campidoglio, Canaletto

In altre parole, il cittadino può godere del proprio bene con le ampie facoltà riconosciute dall’ordinamento, ma ciò deve avvenire entro i limiti fissati dalla legge. La proprietà sempre può subire limitazioni per ragioni di interesse generale, come avviene nei casi di espropriazione per motivi di pubblica utilità, oppure nelle normative che regolano la facoltà di edificare, o nelle norme le disciplino il contenuto dei contratti di locazione. Queste in particolare vanno a tutelare diversi aspetti del rapporto locatizio, sia ad uso abitativo, sia commerciale, in ragione dei peculiari riflessi che tali contratti hanno nella vita delle persone e nelle attività imprenditoriali fulcro del nostro sistema economico.

Snoopy, la sua proprietà e il cielo stellato

Per approfondire:

Per approfondire: Manuale di diritto civile, G. Chinè, M. Fratini, A. Zoppini, Nel diritto Editore 2013

Immagine di copertina: Starry Night, Vincent Van Gogh

Gli animali sono esseri senzienti

“La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali” Margherita Hack

Da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto che gli animali sono esseri viventi dotati di una propria sensibilità psico-fisica, mentre l’ordinamento italiano, con un articolato percorso normativo, ha emanato leggi sempre più stringenti a tutela e protezione degli animali.

Si deve, tuttavia, precisare che l’animale, pur riconosciuto come “essere senziente”, non può godere di diritti propri, poiché privo della “capacità giuridica”, intesa come quell’attitudine a essere titolari di diritti e obblighi e che le persone fisiche acquistano con la nascita.

L'immagine raffigura la partita a carte tra cani di CM Coolidge

A Friend in Need, C. M. Coolidge, 1903

L’animale sarebbe il “beneficiario” della norme protettive, tra le quali spicca il divieto di uccisione e di maltrattamento, sanzionato dagli artt. 544 bis e ter C.p., che prevedono sanzioni severe sia di natura detentiva, sia pecuniaria con multe di migliaia di euro.

Il disvalore sociale di questi delitti è evidente, essendo entrambi connotati dalla crudeltà della condotta, definita dalla Cassazione come quel comportamento spinto da un motivo abbietto o futile, oppure che si riveli espressione di particolare compiacimento o di insensibilità. Questi reati sono perseguibili d’ufficio: significa che l’autorità giudiziaria avvierà il procedimento penale nel momento in cui riceverà la notizia di reato, indipendentemente dalla proposizione della querela da parte della persona offesa.

Autoritratto, Antonio Ligabue

Autoritratto, Antonio Ligabue

Secondo alcuni studi criminologici statunitensi, il maltrattamento di animali d’affezione è considerato un elemento indicativo della personalità, atteso che i soggetti che si macchiano di tali reati statisticamente presentano una capacità a delinquere più spiccata rispetto agli altri.

Apple Bouledogue Francais

Essere proprietari di un cane, un gatto o qualsiasi altro animale d’affezione impone una serie di obblighi di cura ben specificati nella Legge 281/1991: si dovrà rifornirlo di cibo e acqua, assicurare le cure veterinarie, garantire spazi per l’esercizio fisico, predisporre le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Dal 2005 ogni cane dovrà essere dotato di un microchip che consenta di risalire al proprietario: le finalità della norma sono molteplici, tra queste ricordiamo il contrasto all’abbandono dei cani nei mesi estivi, pratica scellerata ancora troppo diffusa.

L'immagine rappresenta un bouledogue francais con un gatto

Il Gatto, di A. Heier

Purtroppo, nonostante le numerose e incisive campagne di dissuasione, i dati sull’abbandono dei cani sono ancora elevati e sconfortanti: si pensi che, nel nostro paese, soltanto nel fine settimana dal 30 maggio al due giugno 2020 le segnalazioni sono state più di trecentocinquanta e, secondo il Ministero della Salute, il numero è in costante aumento.

Chi abbandona un animale si macchia di una condotta spregevole, esponendo consapevolmente un essere vivente a gravi sofferenze, se non alla morte, per cui rimane  l’auspicio di una precisa e solerte applicazione delle severe sanzioni previste dall’art. 727 C.p., che prevede l’arresto sino a un anno o una multa da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

Plutone, Bouledogue Francais

Infine, merita un cenno la disciplina civilistica: secondo l’art. 2052 C.c. il proprietario  sarà sempre responsabile per i danni provocati dal proprio animale, salvo riesca a provare il caso fortuito; si tratta di dimostrare l’esistenza di un fattore esterno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e della assoluta eccezionalità, il quale sia stato determinante nella causazione del danno. Nella pratica delle aule giudiziarie è una circostanza molto difficile da provare: per tali ragioni si raccomanda di prestare la massima attenzione nella custodia delle bestiole, mentre a protezione del patrimonio si potrà optare per la stipula una polizza assicurativa a garanzia delle richieste risarcitorie per danni provocati dal proprio amatissimo animale.

Apple, Bouledogue Francais

 

Per approfondire:

 

 Corte di Cassazione sentenza 19 giugno 1999, n. 9668

Corte di Cassazione sentenza 21 marzo 2017, n. 20934

Corte di Cassazione sentenza 25 settembre 2018 n. 22728

Volli, fortissimamente volli

La coscienza e volontà di un evento dannoso rappresentano il cuore del delitto.

Nel diritto penale il dolo è l’elemento più suggestivo e intrigante del crimine, rappresenta la diretta espressione della volontà della persona di compiere il reato. Si compone di due  elementi: il primo detto “rappresentazione”, la quale deve essere intesa come la visione da parte del reo del fatto penalmente rilevante; in questa fase, il soggetto  consapevolmente costruisce nella sua mente il crimine: valuta i presupposti, gli strumenti, i mezzi, il luogo e le caratteristiche della vittima. Il secondo presupposto  è la “risoluzione”, ossia la volontà della condotta rivolta all’effettiva realizzazione dell’evento dannoso.

Il dipinto raffigura il ladro di nidi di bruegel

Il ladro di nidi di Pieter Bruegel

Prendiamo a esempio il furto: il dolo si comporrà di una prima fase, nella quale il ladro individuerà il bene da rubare, valuterà le varie circostanze del caso, le abitudini della vittima, gli eventuali sistemi d’allarme, l’orario dell’azione e, quindi, passerà all’aspetto volitivo, decidendo di agire secondo le modalità ideate.

L'immagine raffigura il dipinto il ladro di Botero

Il Ladro di Fernando Botero

Il dolo, inteso quale elemento soggettivo del reato, nei delitti è la regola, mentre quelli colposi sono sempre tipicamente previsti dalla legge. Secondo il disposto dell’art. 43 C.p. l’evento di danno, rappresentato dalla lesione del bene protetto dall’ordinamento – si pensi alla vita, all’integrità fisica, o alla proprietà, solo per citarne alcuni – deve essere previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione od omissione.

Il dolo non è unico nel suo genere: esso si manifesta con caratteri e intensità diversi, i quali sono particolarmente rilevanti sia sotto il profilo della valutazione della  pericolosità del reo, sia per quanto attiene alla quantificazione della sanzione penale.

Il dolo è diretto o intenzionale quando l’evento è voluto dal reo per la realizzazione del proposito delittuoso: la morte di Cesare era il risultato pensato e voluto dai congiurati.

L'immagine raffigura la morte di Cesare di Camuccini

La morte di Cesare di Vincenzo Camuccini

Il dolo è eventuale quando il soggetto è consapevole della possibilità che l’evento lesivo si verifichi e ne accetta consapevolmente il rischio: è il caso del soggetto che sa di essere affetto da patologia contagiosa e intrattiene rapporti a rischio con altri, accettando la possibilità di un probabile contagio.

L'immagine raffigura gli Amanti di Magritte

Gli Amanti di Magritte

Con riferimento all’intensità il dolo può essere d’impeto: pensiamo all’ira folle. Il caso più eclatante risale alla notte dei tempi con il fratricidio consumato da Caino invidioso  del rapporto di devozione di Abele nei confronti di Dio.

L'immagine raffigura Caino e Abele di Tiziano

Caino e Abele di Tiziano

Ai fini di un giudizio sulla pericolosità del reo, ma al di fuori della tematica del dolo, si colloca la premeditazione, prevista come aggravante speciale di taluni delitti: è caratterizza da un progetto delittuoso dettagliatamente studiato, il quale permane nella mente del soggetto per un certo intervallo di tempo, che ne rafforza sensibilmente il proposito criminoso.

E’ il caso di Giuditta, la quale riccamente abbigliata decise di uccidere Oloferne per liberare il suo popolo dall’assedio: si recò, quindi, nel suo accampamento, facendo credere al re assiro di sottomettersi al suo volere, ma Oloferne, dopo le abbondanti libagioni, cadde in sonno profondo: lei sfoderò la spada e diede attuazione al suo piano delittuoso, che completò portando con sé la testa del despota riposta all’interno di una cesta.

L'immagine raffigura il dipinto Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi

Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi

Ancora diverso è il movente, inteso come il motivo per cui il reo ha commesso il crimine: generalmente è irrilevante ai fini dell’illiceità del fatto, la quale non muta in virtù delle ragioni che per esempio hanno spinto il soggetto a provocare lesioni gravissime o la morte della sua vittima.

L'immagine raffigura il Cristo Morto di Andrea Mantegna

Il Cristo Morto di Andrea Mantegna

Soltanto in taluni casi i motivi hanno importanza e assurgono a elemento costitutivo del reato; in tali crimini la norma prevede che il fine della condotta sia parte integrante della fattispecie, è il caso del dolo specifico. La truffa è il tipico reato a dolo specifico, in quanto il soggetto pone consapevolmente in essere una serie di raggiri e artifizi per indurre in errore la vittima al fine di procurare a sé, o ad altri, un ingiusto profitto: questo quid in più – rappresentato  dall’ingiusto profitto – rispetto alla normale consapevolezza e volontà dell’evento lesivo  attribuisce rilevanza alle ragioni e finalità della condotta delittuosa.

L'immagine raffigura i Giocatori di carte di Rombouts

I Giocatori di carte di Theodore Rombouts

 

Per approfondire:

Per approfondire: Luigi Delpino, Diritto Penale Parte Generale, ed. Giuriche Simone 2000

Sotto una piccola stella

Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità.

Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio.

Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia.

Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria.

Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni istante.

Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo.

Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa.

Perdonatemi, ferite aperte, se mi pungo un dito.

Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto.

Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle cinque del mattino.

Perdonami, speranza braccata, se a volte rido.

Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d’acqua.

E tu, falcone, da anni lo stesso, nella stessa gabbia,

immobile con lo sguardo fisso sempre nello stesso punto,

assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato.

Chiedo scusa all’albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo.

Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte.

Verità, non prestarmi troppa attenzione.

Serietà, sii magnanima con me.

Sopporta, mistero dell’esistenza, se strappo fili dal tuo strascico.

Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado.

Chiedo scusa al tutto se non posso essere ovunque.

Chiedo scusa a tutti se non so essere ognuno e ognuna.

So che finché vivo niente mi giustifica,

perché io stessa mi sono d’ostacolo.

Non avermene, lingua, se prendo in prestito parole patetiche,

e poi fatico per farle sembrare leggere.

Wislawa Szymborska

L'immagine rappresenta l'opera Valchiria di Edward Robert Hughes

Valchiria, Edward Robert Hughes

Per approfondire:

La gioia di scrivere di Wislawa Szymborska, Ed. Adelphi

VENEZIA SPLENDERA’ ANCORA

E’ particolarmente dura per Venezia: nell’inverno appena trascorso è stata travolta da un’eccezionale ondata di acqua alta che ha provocato danni a non finire, ora l’epidemia di Covid 19 con il suo carico luttuoso e i devastanti risvolti economici.

Il nostro mondo è ostaggio del nuovo corona virus-19, ma un pensiero speciale è riservato alla Città nata sull’acqua, splendida, unica e fragile come nessun’altra, connotata da una peculiare forza che le consentirà ancora una volta di risollevarsi: è sufficiente che ripensi alla propria Storia.

Le devastanti epidemie di peste che dilagarono nell’Europa trecentesca decimarono la popolazione: dalle stime di Papa Clemente V pare che il batterio dell’Yersina Pestis uccise circa 23.840.000 persone. Gli Stati di allora erano impotenti di fronte alla malattia di cui non potevano conoscere sia le cause, sia le cure, essendo la scienza medica non ancora in grado di rispondere.

La peste a Venezia (San Rocco risana gli appestati, Tintoretto)

Già intorno alla metà del 1300 Venezia intraprese una via innovativa per arginare i contagi, nominando un Consiglio di tre Provveditori incaricati di isolare  navi, persone e beni infetti, confinandoli in un’isola disabitata della laguna; inoltre, murarono le case dei contagiati e chiusero intere zone della città, inibite per mesi all’accesso da parte dei cittadini.

A fronte di tali restrizioni, il Maggior Consiglio, ben consapevole che l’economia veneziana si reggeva sul commercio, avviò una serie di forti manovre economiche per rilanciare l’economia, compreso un robusto pacchetto di sgravi fiscali.

Le pestilenze si ripresentavano con cadenza regolare e Venezia fu pronta a intervenire con misure sempre più restrittive, imponendo severe norme igieniche e sanitarie: i Provveditori vigilavano sulla pulizia delle case, vietavano la vendita di alimentari pericolosi, chiudevano Chiese, luoghi pubblici e si evitavano gli  assembramenti.

Divieto di assembramenti (Ricevimento ambasciatore di Francia, Canaletto)

I contagiati venivano ricoverati nel Lazzaretto Vecchio, mentre chi era stato a contatto con i malati era trattenuto per venti giorni in altre strutture appositamente allestite; le navi che entravano in laguna dovevano rispettare un periodo di quarantena alla fonda prima di poter accedere alla città.

Chiese chiuse (Il Battesimo, Pietro Longhi)

Come sempre Venezia, dimostrava di precorrere i tempi e la modernità: per la prima volta si assisteva a un tentativo di medicina preventiva attraverso misure sociali.

Per garantire il rispetto delle normative in materia sanitaria, la Serenissima era piuttosto drastica: pare che in una nave fosse stata issata una forca per far giustiziare i trasgressori e chi ospitava persone contagiate veniva condannato alla reclusione e al pagamento di una multa.

Limitare la libertà di circolazione (Riva degli Schiavoni, Canaletto)

Sono passati più di seicento anni, ma lo spirito della Serenissima non è molto cambiato: la Regione Veneto nella gestione l’emergenza Covid 19 ha reagito con tempestività e rapidità,  usufruendo di tutte le risorse a sua disposizione; in pochi giorni sono stati convertiti interi ospedali in Covid Hospital, unità complesse dedicate alla cura dei pazienti affetti da SARS-CoV-2 (la sindrome respiratoria acuta che identifica appunto la Coronavirus disease – 19), è stato predisposto l’allestimento di centinaia di nuove postazioni di terapia intensiva e sub intensiva, oltre a sottoporre sanitari e popolazione a migliaia di tamponi per verificare la presenza della malattia, individuando i “portatori sani”, i quali ospitano il corona virus senza alcuna sintomatologia rappresentando la principale sorgente di contagio.

Il tampone (Il Cavadenti, Pietro Longhi)

Anche il Governo ha emesso una serie di provvedimenti restrittivi, i quali spaziano dalla limitazione della  libertà di circolazione dei cittadini, alla chiusura di tutti i servizi e  attività imprenditoriali non ritenuti essenziali. I cittadini sono di fatto obbligati a rimanere a casa, potendo uscire soltanto per comprovate esigenze di lavoro o per necessità ed è  vietato qualsiasi tipo di assembramento, oltre a essere sollecitate ripetute pratiche igieniche come il lavaggio delle mani.

Restate a casa (Prospettive Canaletto)

I giuristi si sono subito interrogati sulla legittimità di tali provvedimenti, così fortemente limitanti le libertà costituzionalmente garantite: le norme di riferimento sono gli artt. 16 e 17 della Costituzione, rispettivamente riferiti alla libertà di circolazione e di riunione. L’art. 16 espressamente consente limitazioni in via generale della libera circolazione per “motivi di sanità e sicurezza”: non è dubitabile che l’attuale situazione di pandemia  giustifichi l’adozione di provvedimenti restrittivi per motivi di salute pubblica e sicurezza  al fine di limitare il contagio.

Mantenete la distanza di sicurezza (La Tempesta, Giorgione)

Sono ravvisabili anche i presupposti di necessità e urgenza in ragione dei quali il Governo ha emanato il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 convertito in legge n. 13 del 5 marzo 2020: per capire il profilo giuridico, è necessario richiamare l’art. 77 della Costituzione, in tema di decretazione d’urgenza. La norma consente al Governo in casi straordinari – connotati appunti dallo stato di necessità e dall’urgenza – di emanare provvedimenti aventi forza di legge ordinaria, i quali rimangono in vigore soltanto se convertiti in legge dal Parlamento entro sessata giorni dalla loro pubblicazione. In mancanza, il decreto decade e rimane privo di effetti.

Il decreto del 23 febbraio 2020 n. 6 ha definito la cornice giuridica delle norme in tema di Emergenza Covid 19, atteso che  i successivi provvedimenti sono stati emanati nella forma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) o dei singoli Ministri, mentre è in fase di conversione il D. L. del 25 marzo 2020 n. 19.

Ristoranti chiusi (Le Nozze di Cana, Veronese)

Secondo un’interessante riflessione del Prof. Azzariti Ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università La Sapienza di Roma, i DPCM non possono essere considerati atti contrari alla Costituzione, poiché emanati in un’evidente e comprovata situazione di stato di necessità e finalizzati alla tutela del diritto alla salute dei cittadini (garantito dall’art. 32 Cost.), tuttavia, deve essere ben chiaro il limite temporale delle restrizioni delle libertà personali: scaduto tale limite i diritti inviolabili compressi tornano nella loro piena integrità.

E’ auspicio condiviso da tutti la rapida e definitiva soluzione di questa emergenza, la quale porterà inevitabilmente pesantissimi risvolti economici, che dovranno essere fronteggiati  con misure severe a sostegno di tutti, compresi i professionisti, troppo spesso esclusi in ragione di radicati preconcetti di “casta” connotata da floride situazioni patrimoniali: purtroppo, è noto come tali convinzioni siano da tempo molto distanti dalla realtà.

Uniti ce la faremo e, quando sarà finita, Venezia merita un omaggio, una visita magari con sosta alla meravigliosa Basilica dedicata alla Madonna della Salute voluta dal Doge Nicolò Contarini nel 1630, quale tributo per la liberazione della città dall’ennesima pestilenza: sarà un’occasione  per riscoprire la bellezza dell’indomita Serenissima pronta a risollevarsi e risplendere ancora una volta.

Santa Maria della Salute

Per approfondire:

Andrew Nikiforuk “Il Quarto Cavaliere” Ed. Oscar Storia Mondadori 2008

Prof. Gaetano Azzariti “I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid 19” 27 marzo 2020 in Questione Giustizia

La peste a Venezia da www.vogavenetamestre.it

Livio Paladin “Diritto Costituzionale” Cedam 1991

Tutte le immagini sono opere di artisti veneziani, l’immagine di copertina è Il Leone di San Marco di Vittore Carpaccio

 

IL MILLENARIO GIURAMENTO DI IPPOCRATE

“Descrivere il passato, comprendere il presente, prevedere il futuro”: anamnesi, diagnosi e prognosi, questa è l’essenza dell’arte medica, secondo Ippocrate, il primo vero precursore della medicina moderna.

Vissuto tra il 460 e il 370 a. C. nella città di Atene e nella regione della Tessaglia, secondo i contemporanei Platone e Aristotele, Ippocrate fu il medico più famoso della sua epoca: egli introdusse una visione moderna della medicina, basata sull’osservazione dei fenomeni patologici, associata alla loro interpretazione, con contestuale ricerca della causa della malattia. Con Ippocrate per la prima volta venne abbracciata una concezione unitaria dell’organismo, secondo cui  le cui patologie non erano conseguenza del volere degli Dei, bensì alterazioni dell’equilibrio generale del corpo umano.

Busto di Ippocrate

Busto di Ippocrate

Tra i numerosi studi di Ippocrate, si ricorda quello sul “Male Sacro”, oggi noto come epilessia: egli giunse alla conclusione che gli episodi comiziali fossero la manifestazione di un malattia dovuta a cause naturali che nulla aveva a che fare con gli abitanti dell’Olimpo.

Nel IV secolo a. C. la scienza medica, soprattutto quella ippocratica,  fu  ordinata per la prima volta in una raccolta scritta il “Corpus Hippocraticum”: custodito nella Biblioteca di Alessandria,  il Corpus comprendeva tutto il sapere medico dell’epoca; ebbe rilevanti conseguenze culturali nella diffusione della pratica medica di allora che da quel momento fu connotata da maggior rigore scientifico rispetto a quando era uso tramandare la medicina oralmente “di padre in figlio”.

Incisione Biblioteca di Alessandria

Incisione Biblioteca di Alessandria

La leggenda narra che Ippocrate pretendesse dai suoi allievi la pronuncia davanti al Dio della Medicina, di un solenne un giuramento con il quale si impegnavano a rispettare i maestri, a insegnare la medicina solo a chi avesse pronunciato lo stesso giuramento e senza ricompensa, a visitare i malati e a prescrivere le cure con l’unico scopo di guarirli; non avrebbero potuto prescrivere farmaci mortali o abortivi. Inoltre, per la prima volta fu introdotto il concetto di segreto professionale, atteso che il medico era tenuto alla riservatezza per tutte notizie apprese nell’esercizio dell’arte.

Giuramento di Ippocrate

Giuramento di Ippocrate

Ancora oggi i giovani medici prestano quel giuramento: non è più quello di Ippocrate, ma non se ne discosta molto per certi principi.

La figura del medico oggi, in questo tempo di emergenza, è – giustamente –destinataria della gratitudine di tutti noi per l’impegno profuso nella gestione dell’epocale pandemia.

Ma consentite una riflessione: una volta superata questa la difficilissima situazione, si auspica che tutti coloro i quali oggi si prodigano in calorosi applausi, tributi di stima e riconoscenza verso i medici, si ricordino, qualora si dovessero rivolgere  al legale di turno per aprire un contezioso in materia di responsabilità sanitaria, spesso adombrato da ipotesi meramente risarcitorie, di ciò che è stato fatto per l’intera comunità al fine di combattere e debellare la malattia.

Rimane, ovviamente, ferma la censura e il diritto al risarcimento del danno per l’inesatta esecuzione dell’atto medico, ma non si può tacere che le norme che regolano la responsabilità sanitaria sono quanto di più lontano possa esserci rispetto al Diritto Perfetto.

Infatti, per anni si è imposto al medico l’onere di dimostrare l’esatta esecuzione della prestazione, partendo da una presunzione di colpevolezza del suo operato, ogni qualvolta non fosse stato raggiunto il risultato terapeutico sperato. La difesa del medico è stata gravata di una difficoltà difensiva, talvolta insuperabile ed è stata spesso disconosciuta l’esistenza di  complicanze post intervento prevedibili ma non prevenibili. Si è agito più come rivendicazione di un vero e proprio diritto di guarigione, che per tutelare il diritto cura e, quindi, di essere destinatari di prestazioni sanitarie da eseguirsi con la massima diligenza prevista in ragione della professionalità del medico.

Questa situazione ha contribuito allo sviluppo di quelle pratiche sanitarie eccessive e ridondanti della medicina difensiva, che il sanitario pone in essere quando sottopone il paziente a ogni tipo di esame  – anche se non strettamente necessario – pur di autotutelarsi contro eventuali contestazioni.

Ne è conseguito un costo esorbitante e insostenibile per l’intero SSN, circa 12 miliardi di euro l’anno, il tutto a discapito della qualità e quantità delle risorse disponibili: la cultura della medicina basata sulle evidenze e della gestione del rischio clinico da sole basterebbero ad annullare questa dinamica e tutelare il sacrosanto rapporto tra medico e paziente, che già Ippocrate aveva consegnato all’eternità.

Per non parlare poi del costi assicurativi privati lievitati a cifre di decine di migliaia di euro per una polizza a garanzia della responsabilità professionale: la comune doglianza circa la scarsità del numero dei chirurghi dipende tra l’altro dal fatto che la categoria è esposta a ogni tipo di azione legale, sia in sede civile che penale, per cui molti scelgono una strada professionale diversa, forse meno eroica ma più tranquilla.

Studi anatomici e Uomo Vitruviano di Leonardo

Studi anatomici e Uomo Vitruviano di Leonardo

La Legge Gelli Bianco entrata in vigore il 1° aprile 2017 ha leggermente migliorato una situazione ormai insostenibile, introducendo un cambiamento culturale che ancora fatica a prendere piede, atteso che come sostenuto dall’On. Federico Gelli, promotore della citata normativa, è necessario: “Aumentare le tutele per chi esercita la professione sanitaria prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia per i cittadini e arrivare ad un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente. In questa maniera i professionisti possono svolgere il loro lavoro con maggiore serenità e ai cittadini viene garantita la sicurezza delle cure, maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti».

Rispettiamo il lavoro dei medici, rendiamoci conto che svolgono una professione tra le più  difficili e complesse e che – come oggi – non esitano a mettere a rischio la loro stessa salute per prestarci le cure migliori.

Caduceo

Caduceo

 

Per approfondire:

Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 n. 24, detta Legge Gelli Bianco 

C’eravamo tanto amati

Lo scioglimento del matrimonio, pur risalendo ai tempi antichi, è stato osteggiato per secoli in ragione della sacralità del vincolo tra gli sposi: per risolvere questa convivenza forzata, la storia racconta del frequente ricorso ai rimedi più drastici.

Nella Roma Repubblicana era permesso il divorzio: i coniugi potevano sciogliere il vincolo matrimoniale di comune accordo, oppure si poteva procedere per volere di uno dei due e per le ragioni più diverse, compreso l’essersi innamorati di un’altra persona.

Con il Cristianesimo le cose cambiarono drasticamente e il matrimonio divenne un legame sacro (e come tale indissolubile) salvo la possibilità di annullamento da parte dell’Autorità ecclesiastica.

Quest’ultima soluzione era difficilmente praticabile, richiedendo motivazioni specifiche e limitate; tuttavia, nonostante le stringenti norme del diritto canonico, non mancarono forzature giuridiche per le più svariate ragioni, da quelle politiche agli equilibri di forza tra il richiedente e la Chiesa.

Lucrezia Borgia

Lucrezia Borgia

Papa Borgia escogitò due motivi di divorzio per la figlia Lucrezia (sic): per il primo matrimonio, il coniuge Giovanni Sforza fu accusato d’impotenza. Inizialmente indignato fu costretto a incassare il colpo, non accettando di sottoporsi a un’umiliante verifica pubblica sulla sua virilità;  il secondo marito, Alfonso d’Aragona, amatissimo da Lucrezia, ebbe meno fortuna in quanto, per risolvere in fretta la questione della separazione, Cesare Borgia optò per un rimedio definitivo e organizzò l’assassinio del cognato. Lucrezia trovò pace soltanto quando sposò Alfonso d’Este e si trasferì nella città di Ferrara.

La sterilità vera o presunta, di norma ascritta alla moglie, era il motivo più utilizzato per divorziare: Margherita di Valois, la quale da anni viveva separata dal marito  Enrico di Navarra, fu accusata di non essere stata in grado di dargli un figlio; prima di cedere alle pressioni della Chiesa, che mirava a far salire Maria de’ Medici sul trono, con un’abilità  da far invidia alle negoziazioni moderne, dopo sei anni di trattative ottenne una ricca liquidazione e la garanzia di un tenore di vita adeguato: dopo di che nulla oppose all’annullamento del matrimonio.

Margherita di Valois

Margherita di Valois

Anche Enrico VIII fu famoso per la creatività con cui si liberava delle mogli di cui rapidamente si stancava e pur di ottenere  dal Papa l’annullamento del matrimonio con Caterina d’Aragona ruppe con la Chiesa sancendo così la scissione anglicana. Indifferente alla scomunica papale, nel 1533 sposò Anna Bolena dalla quale divorziò poco dopo con le accuse più infamanti, per poi condannarla a morte mediante decapitazione.

Enrico VIII e le sue mogli

Enrico VIII e le sue mogli

Nella lunga storia delle crisi matrimoniali il principio “finché morte non ci separi” è stato frequentemente preso alla lettera; tra i rimedi più in uso vi erano gli avvelenamenti: famosissimo fu il caso di Giulia Tofana e della sua acqua (https://www.ildirittoperfetto.it/giulia-lacqua-e-il-concorso-nel-delitto-quasi-perfetto/ ), poche gocce al giorno e in due settimane il “divorzio” era perfezionato.

Il diritto perfetto: la storia di Giulia Tofana

Soltanto con la Rivoluzione francese per un breve periodo venne introdotto lo scioglimento del matrimonio, anche per la semplice incompatibilità di carattere, ma tali norme ebbero vita breve e con la Restaurazione furono abrogate.

In Italia si dovettero attendere gli anni ’70 per l’approvazione della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, che disciplina lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La differenza tra le due locuzioni attiene al fatto che lo scioglimento riguarda i matrimoni contratti solo con rito civile, mentre la cessazione degli effetti civili è riferita ai matrimoni concordatari, ovvero quelli celebrati in Chiesa da un ministro di culto cattolico ai quali lo Stato riconosce effetti civili.

La Legge sul divorzio è stata severamente osteggiata, sino a essere portata al vaglio del popolo italiano, il quale con la maggioranza del 59% scelse di mantenere la normativa che oggi viene riconosciuta come un caposaldo del diritto alla libertà e all’autodeterminazione delle persone.

Prima di arrivare allo scioglimento vero e proprio del matrimonio si deve tuttavia passare per un periodo di separazione dei coniugi, nel quale il vincolo coniugale persiste ma è attenuato; la ratio della separazione è quella di concedere ai coniugi un periodo di riflessione prima di procedere con lo scioglimento definitivo della famiglia. Sino al 2015 tale periodo era di tre anni, ma con l’introduzione delle norme sul divorzio breve è stato ridotto a sei mesi (legge 6 maggio 2015 n. 107).

Tralasciando gli aspetti della gestione delle vertenze in tema di diritto di famiglia e del modo migliore per affrontarle di cui si tratterà in altra occasione, la regolamentazione degli aspetti patrimoniali domina la scena del conflitto.

Fino al 2017 la Giurisprudenza era pressoché granitica e garantiva al coniuge economicamente più debole un assegno divorzile parametrato sul mantenimento di un tenore di vita analogo a quello avuto nel corso del matrimonio: questa soluzione  ha portato spesso alla creazione di vere e proprie rendite vita natural durante.

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Roma

Con la nota sentenza 11504/2017 la Corte di Cassazione ha decisamente  cambiato rotta, recependo un radicato mutamento culturale  e sociale: gli Ermellini hanno evidenziato che il divorzio scioglie e recide qualsiasi legame intercorso tra i coniugi, permanendo soltanto un dovere solidaristico assistenziale nel caso in cui uno dei due non disponga di  adeguati mezzi di sostentamento o si trovasse nell’impossibilità oggettiva di procurarseli.

Ne è conseguito un taglio netto a tutte le domande di assegno divorzile, atteso che, abbandonato drasticamente il parametro del tenore di vita, il mantenimento sarebbe spettato soltanto in casi di mancanza di  mezzi di sostentamento: il vulnus che si è venuto a creare è stato determinato dalla mancanza di un altro e diverso parametro rispetto al quale fare riferimento per la quantificazione di tale assegno  e di conseguenza per un periodo le decisioni dei Tribunali sono state le più disparate.

Nel 2018 le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute rapidamente per calmierare la rigidità del nuovo principio introdotto dalla citata sentenza.

Le SS. UU. hanno ribadito l’abbandono dell’anacronistico parametro del tenore di vita, ma hanno anche sancito il diritto a un assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole, quando nel corso del matrimonio egli abbia sacrificato le proprie ambizioni e aspirazioni lavorative per dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli, consentendo all’altro coniuge di svolgere liberamente la propria attività e di formare il suo patrimonio o quello comune.

L’altra ragione per riconoscere un assegno di mantenimento ha natura prettamente assistenziale ed è ravvisabile qualora il coniuge più debole non disponga di mezzi propri di sostentamento o non sia oggettivamente in grado di procurarseli per ragioni di età, fisiche o altro, come nei casi in cui uno dei due sia ultracinquantenne e da tempo fuori dal mercato del lavoro e sia sprovvisto di un proprio patrimonio da mettere a frutto.

L'immagina raffigura un particolare della Toga dei Giudici della Corte di Cassazione

Particolare della Toga dei Giudici della Corte di Cassazione

La sentenza del 11504/2017 con il suo effetto dirompente nel mondo del diritto di famiglia ha recepito un cambiamento del sentire sociale, pienamente confermato anche dalle Sezioni Unite, alle quali va riconosciuto il merito di aver comunque ribadito la sopravvivenza, in talune circostanze, degli effetti di solidarietà e riequilibrio delle condizioni patrimoniali dei coniugi in ragione di quel legame familiare e  d’amore che nonostante tutto c’è stato.

"Separzione" di Edvard Munch, The Oslo Museum, 1896

“Separzione” di Edvard Munch, The Oslo Museum, 1896

 

Per approfondire:

Per approfondire:

Corte di Cassazione sentenza del 10 maggio 2017 n. 11504

SS. UU. Corte di Cassazione sentenza datata 11 luglio 2018 n. 18287

Meriggiare pallido e assorto

Meriggiare pallido e assorto

presso un rovente muro d’orto,

ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe dei suolo o su la veccia

spiar le file di rosse formiche

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano

a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare

lontano di scaglie di mare

mentre si levano tremuli scricchi

di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia

sentire con triste meraviglia

com’è tutta la vita e il suo travaglio

in questo seguitare una muraglia

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Per approfondire:

Eugenio Montale “Meriggiare pallido e assorto”

Il rosso: passione, potere e giustizia

“Red is a very emotionally intense color. It enhances human metabolism, increases respiration rate, and raises blood pressure. It has very high visibility, which why stops signs, stoplights and fire equipment are usually painted red.” (The Game Feat. Kendrik Lamar)

Il rosso è il Colore per antonomasia: simbolo d’amore, potere e passione, ma anche di pericolo, delitto e peccato. È il colore dell’opulenza e della festa, del Natale e della laurea, ma sottende anche un retaggio di violenza, ira e  sangue.

Il rosso ha trovato spazio nella storia sin dall’antichità: si racconta della terribile gelosia di Marte scatenata dall’amore di Afrodite per il bellissimo Adone. Per punire l’affronto il Dio della Guerra fece in modo di ferire a morte il giovane. Nel soccorrerlo la Dea si punse il piede con le spine di una rosa bianca: le gocce del suo sangue tinsero di rosso le rose, mentre dal sangue di Adone nacquero gli anemoni.

Anemoni, Monet

Secondo una versione diversa, dalle lacrime di Venere per la perdita dell’amato nacquero le fragole, da sempre considerate il frutto dell’amore per il colore, la forma  a cuore e la dolcezza del sapore; forse per questo Otello donò a Desdemona un fazzoletto con delle fragole ricamate e il Re Sole le abbinava alla panna ritenendole afrodisiache.

Natura morta, Fragole, Gianluca Corona

Il rosso è anche simbolo del potere: nella Roma imperiale era riservato all’Imperatore e ai condottieri; nel Medioevo era simbolo di distinzione sociale, in quanto la preparazione era molto costosa: il rosso più bello e luminoso, detto “Chermes” si ricavava dalla femmina di un insetto il “Coccus ilicis”, diffusa in Estremo Oriente, molto difficile da reperire; per questo era riservato ai Signori dell’epoca e simboleggiava il lusso per eccellenza.

In alcune città i tintori dovevano avere una licenza particolare per il rosso e a Venezia quelli che tingevano con il rosso meno pregiato ricavato dalle radici della robbia non potevano utilizzare il rosso “Chermes”.

Tra il XIII e il XIV secolo anche il Papa optò per il rosso, abbandonando parzialmente il bianco: Raffello nel 1511 nel celebre dipinto della “Barba del Papa” ritrasse un ormai anziano Papa Giulio II, mentre nel 1518 fu il turno di Leone X.

Giulio II, Raffaello, Galleria Palatina

Papa Leone X, Raffaello, Galleria degli Uffizi

Entrambi indossano il “Camauro”, il copricapo rosso foderato internamente di ermellino, tipico del Papa e destinato alle udienze private a differenza della  papalina che può essere di vari colori a seconda del grado gerarchico ed è utilizzata durante le cerimonie; anche la “Mozzetta” è rossa, pur cambiando colore e bordatura nel corso dell’anno liturgico, durante il periodo pasquale può essere damascata bianca.

Papa Ratzinger con moffetta periodo pasquale

Papa Ratzinger

Di rosso vestono  i Cardinali, Principi della Chiesa, perché sono pronti a versare il loro sangue per Cristo, mentre le calzature rosse dei Papi simboleggiano che la Cristianità si fonda sul sangue dei martiri.

Il rosso diventò il colore dei “Papisti”, inviso ai Protestanti che ancora oggi lo ritengono un colore immorale.

Nelle occasioni solenni, come l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Primo Presidente e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione indossano la toga di velluto rosso bordata di ermellino, con il  copricapo  di velluto nero anch’esso bordato di ermellino e guanti bianchi, mentre la toga degli altri magistrati delle Corti superiori è anch’essa rossa ma senza bordature. 

Il colore rosso e la bordatura pregiata affondano le loro radici nei simboli del potere dei regnanti, mentre oggi indicano la dignità e i gradi più elevati nella gerarchia della Magistratura.

Nello svolgimento dell’ordinaria attività processuale penale e di fronte alle Sezione Specializzate Agrarie, magistrati e gli avvocati indossano la toga nera con cordoniera d’oro per i magistrati e gli avvocati abilitati al patrocinio nelle Corti Superiori, d’argento per gli altri avvocati

Indossare la toga è sempre un onore: essa rappresenta l’altissima funzione a cui sono chiamati avvocati e magistrati nell’esercizio delle loro funzioni  e come scriveva Calamandrei “La toga, uguale per tutti, riduce chi la indossa ad essere, a difesa del diritto un avvocato: come chi siede al banco è un giudice, senz’aggiunta di nomi o titoli”.

 

 

 

 

 

Per approfondire:

“Elogio dei Giudici scritto da un Avvocato”di Pietro Calamandrei, Ed. Ponte alle  Grazie

Le Garzantine Mitologia: “I miti greco-romani raccontati da Pierre Grimal” Garzanti

“Il piccolo libro dei colori” Dominique Simonetta Ed. Ponte alle Grazie

Contributo alla statistica

Su cento persone:

che ne sanno sempre più degli altri

– cinquantadue;

 

insicuri a ogni passo

– quasi tutti gli altri;

 

pronti ad aiutare,

purché la cosa non duri molto

– ben quarantanove;

 

buoni sempre,

perché non sanno fare altrimenti

– quattro, be’, forse cinque;

 

propensi ad ammirare senza invidia

– diciotto;

 

viventi con la continua paura

di qualcuno o qualcosa

– settantasette;

 

dotati per la felicità,

– al massimo poco più di venti;

 

innocui singolarmente,

che imbarbariscono nella folla

– di sicuro più della metà;

 

crudeli,

se costretti dalle circostanze

– è meglio non saperlo

neppure approssimativamente;

 

quelli col senno di poi

– non molti di più   

di quelli col senno di prima;

 

che dalla vita prendono solo cose

– quaranta,

anche se vorrei sbagliarmi;

 

ripiegati, dolenti

e senza torcia nel buio

– ottantatré

prima o poi;

 

degni di compassione

– novantanove;

 

mortali

– cento su cento.

Numero al momento invariato.

Vasilij Kandinskij

 

Per approfondire:

“La gioia di scrivere ”  Wislawa Szymborska, ed. Gli Adelphi 2009