La locuzione romanistica può ritenersi generalmente ancora attuale, atteso che la proprietà attribuisce al suo titolare la massima espansione del proprio potere sulla cosa: il proprietario ha il diritto assoluto di goderne e disporne in modo pieno esclusivo, con l’osservanza dei limiti e obblighi imposti dall’ordinamento.

Discesa agli inferi, Pieter Paul Rubens

Discesa agli inferi, Pieter Paul Rubens

Se è teoricamente vero che il suo diritto si estende da terra a cielo, non è possibile opporsi ad attività che per altezza o profondità non danneggino il proprietario, né interferiscano con il suo godimento del bene.

Vista la stretta correlazione tra suolo e spazio areo, l’interesse del privato a escludere terzi dal proprio spazio sovrastante deve essere valutato in concreto, considerandone l’effettiva  possibilità di utilizzo; pensiamo agli arei che ogni giorno solcano i cieli a migliaia di metri da terra: non sarebbe pensabile impedirne il sorvolo, poiché i proprietari sottostanti non possono trarre  alcuna utilità a quelle altitudini.

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300 kilometri sulla città, Gerardo Dettori

Di recente la questione della titolarità dello spazio sovrastante si è acuita a causa del diffondersi dell’utilizzo dei droni, i quali volano a poche decine di metri e spesso vengono utilizzati  per pirateschi servizi fotografici in totale violazione della privacy dell’ignara vittima.

Come sempre il diritto si evolve e tiene il passo al progresso tecnologico: dal 1° luglio 2020 sono entrate in vigore una serie di nuove norme che vanno ad armonizzare la nostra legislazione e quella europea. Si è previsto che gli operatori di droni debbano essere registrati in un apposito registro nazionale, mentre gli apparecchi dovranno essere immatricolati in database elettronici. Si spera così di garantire il rispetto delle norme sulla riservatezza, nonché di contrastare i numerosi illeciti, troppo spesso impuniti.

L'immagine raffigura un drone in volo

Drone in volo

La proprietà è considerata un diritto inviolabile nella “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” del 1948, lo dicasi per i principi sanciti dalla “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” del 1950, dove si riconosce che il diritto domenicale è uno dei quelli fondamentali per la persona.

Nel nostro ordinamento, invece, la proprietà non rientra tra i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione, essendo contemplata nel Titolo II, parte I, afferente ai rapporti economici: la nostra Carta salvaguarda l’istituto della proprietà privata, come diritto soggettivo assoluto (in quanto si può far valere nei confronti sia di tutti i consociati, sia dello Stato), ma prevede che essa debba avere una “funzione sociale”.

Santa Maria Aracoeli e il Campidoglio, Canaletto

Santa Maria Aracoeli e il Campidoglio, Canaletto

In altre parole, il cittadino può godere del proprio bene con le ampie facoltà riconosciute dall’ordinamento, ma ciò deve avvenire entro i limiti fissati dalla legge. La proprietà sempre può subire limitazioni per ragioni di interesse generale, come avviene nei casi di espropriazione per motivi di pubblica utilità, oppure nelle normative che regolano la facoltà di edificare, o nelle norme le disciplino il contenuto dei contratti di locazione. Queste in particolare vanno a tutelare diversi aspetti del rapporto locatizio, sia ad uso abitativo, sia commerciale, in ragione dei peculiari riflessi che tali contratti hanno nella vita delle persone e nelle attività imprenditoriali fulcro del nostro sistema economico.

Snoopy, la sua proprietà e il cielo stellato