Volli, fortissimamente volli

La coscienza e volontà di un evento dannoso rappresentano il cuore del delitto.

Nel diritto penale il dolo è l’elemento più suggestivo e intrigante del crimine, rappresenta la diretta espressione della volontà della persona di compiere il reato. Si compone di due  elementi: il primo detto “rappresentazione”, la quale deve essere intesa come la visione da parte del reo del fatto penalmente rilevante; in questa fase, il soggetto  consapevolmente costruisce nella sua mente il crimine: valuta i presupposti, gli strumenti, i mezzi, il luogo e le caratteristiche della vittima. Il secondo presupposto  è la “risoluzione”, ossia la volontà della condotta rivolta all’effettiva realizzazione dell’evento dannoso.

Il dipinto raffigura il ladro di nidi di bruegel

Il ladro di nidi di Pieter Bruegel

Prendiamo a esempio il furto: il dolo si comporrà di una prima fase, nella quale il ladro individuerà il bene da rubare, valuterà le varie circostanze del caso, le abitudini della vittima, gli eventuali sistemi d’allarme, l’orario dell’azione e, quindi, passerà all’aspetto volitivo, decidendo di agire secondo le modalità ideate.

L'immagine raffigura il dipinto il ladro di Botero

Il Ladro di Fernando Botero

Il dolo, inteso quale elemento soggettivo del reato, nei delitti è la regola, mentre quelli colposi sono sempre tipicamente previsti dalla legge. Secondo il disposto dell’art. 43 C.p. l’evento di danno, rappresentato dalla lesione del bene protetto dall’ordinamento – si pensi alla vita, all’integrità fisica, o alla proprietà, solo per citarne alcuni – deve essere previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione od omissione.

Il dolo non è unico nel suo genere: esso si manifesta con caratteri e intensità diversi, i quali sono particolarmente rilevanti sia sotto il profilo della valutazione della  pericolosità del reo, sia per quanto attiene alla quantificazione della sanzione penale.

Il dolo è diretto o intenzionale quando l’evento è voluto dal reo per la realizzazione del proposito delittuoso: la morte di Cesare era il risultato pensato e voluto dai congiurati.

L'immagine raffigura la morte di Cesare di Camuccini

La morte di Cesare di Vincenzo Camuccini

Il dolo è eventuale quando il soggetto è consapevole della possibilità che l’evento lesivo si verifichi e ne accetta consapevolmente il rischio: è il caso del soggetto che sa di essere affetto da patologia contagiosa e intrattiene rapporti a rischio con altri, accettando la possibilità di un probabile contagio.

L'immagine raffigura gli Amanti di Magritte

Gli Amanti di Magritte

Con riferimento all’intensità il dolo può essere d’impeto: pensiamo all’ira folle. Il caso più eclatante risale alla notte dei tempi con il fratricidio consumato da Caino invidioso  del rapporto di devozione di Abele nei confronti di Dio.

L'immagine raffigura Caino e Abele di Tiziano

Caino e Abele di Tiziano

Ai fini di un giudizio sulla pericolosità del reo, ma al di fuori della tematica del dolo, si colloca la premeditazione, prevista come aggravante speciale di taluni delitti: è caratterizza da un progetto delittuoso dettagliatamente studiato, il quale permane nella mente del soggetto per un certo intervallo di tempo, che ne rafforza sensibilmente il proposito criminoso.

E’ il caso di Giuditta, la quale riccamente abbigliata decise di uccidere Oloferne per liberare il suo popolo dall’assedio: si recò, quindi, nel suo accampamento, facendo credere al re assiro di sottomettersi al suo volere, ma Oloferne, dopo le abbondanti libagioni, cadde in sonno profondo: lei sfoderò la spada e diede attuazione al suo piano delittuoso, che completò portando con sé la testa del despota riposta all’interno di una cesta.

L'immagine raffigura il dipinto Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi

Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi

Ancora diverso è il movente, inteso come il motivo per cui il reo ha commesso il crimine: generalmente è irrilevante ai fini dell’illiceità del fatto, la quale non muta in virtù delle ragioni che per esempio hanno spinto il soggetto a provocare lesioni gravissime o la morte della sua vittima.

L'immagine raffigura il Cristo Morto di Andrea Mantegna

Il Cristo Morto di Andrea Mantegna

Soltanto in taluni casi i motivi hanno importanza e assurgono a elemento costitutivo del reato; in tali crimini la norma prevede che il fine della condotta sia parte integrante della fattispecie, è il caso del dolo specifico. La truffa è il tipico reato a dolo specifico, in quanto il soggetto pone consapevolmente in essere una serie di raggiri e artifizi per indurre in errore la vittima al fine di procurare a sé, o ad altri, un ingiusto profitto: questo quid in più – rappresentato  dall’ingiusto profitto – rispetto alla normale consapevolezza e volontà dell’evento lesivo  attribuisce rilevanza alle ragioni e finalità della condotta delittuosa.

L'immagine raffigura i Giocatori di carte di Rombouts

I Giocatori di carte di Theodore Rombouts

 

Per approfondire:

Per approfondire: Luigi Delpino, Diritto Penale Parte Generale, ed. Giuriche Simone 2000

Antiche condotte, nuovi reati: lo stalking

“Lo Stalking è un comportamento antico ma un nuovo crimine”: così scriveva lo psichiatra australiano J. R. Meloy nel 1999, ricordando come le condotte persecutorie esistano da tempo immemore anche se una specifica connotazione criminale è intervenuta soltanto negli ultimi decenni.
L'immagina raffigura la litografia Vincolo d'unione, Mauritius Cornelius Escher, 1956

Storia, miti e leggende traboccano di episodi persecutori: pensiamo ad Apollo e alla ninfa Dafne, a Zeus che pur di possedere Danae si trasformò in pioggia d’oro; come dimenticare Plutone che folle d’amore s’impossessò di Proserpina, scena magistralmente scolpita del Bernini.

L'immagine rappresenta Danae di G. Klimt

Danae, Gustav Klimt, Vienna

Anche nell’antica Roma il clima era pesante: Tacito narra la vicenda di Ottavio Sagitta invaghitosi di Ponzia, coniugata: il corteggiamento fu solerte, riuscì a concupirla e la indusse a divorziare per sposarla. La ragazza lasciò il marito, ma ripensò alla proposta del nuovo matrimonio, adducendo l’opposizione del padre. Al suo rifiuto, Ottavio Sagitta iniziò a perseguitarla, passando rapidamente dalle preghiere e promesse di amore eterno alle minacce, sino al fatidico ultimo incontro chiarificatore. Mai e poi mai accettare l’ultimo incontro. Il rischio, ora come allora, è di non uscirne vive: così accadde a Porzia pugnalata a morte e dopo di lei a molte, troppe altre.

L'immagine rappresenta il Foro romano a Roma

Foro romano, Roma

Lo stolker non è un soggetto specifico con caratteristiche peculiari: può essere chiunque, uno sconosciuto, un ex fidanzato o un marito; agisce per le ragioni più diverse: un rifiuto, la rottura di un legame o perché è un predatore a caccia della sua vittima. La pericolosità di questi soggetti non cambia.

L'immagine raffigura unParticolare de "Il ratto di Proserpina", Gian Lorenzo Bernini, Galleria Borghese, Roma

Particolare de “Il ratto di Proserpina”, Gian Lorenzo Bernini, Galleria Borghese, Roma

Il nostro ordinamento ha introdotto il reato di atti persecutori nel 2009: prima di allora queste condotte venivano comprese (sussunte nel linguaggio giuridico)  per lo più nell’ambito delle minacce e ingiurie, con sanzioni meramente pecuniarie assolutamente inconsistenti rispetto alla gravità dei fatti e alle sofferenze cagionate alle vittime.

La condotta di questo odioso delitto può essere la più varia: pedinamenti, innumerevoli telefonate alle ore più disparate,  mute, minacciose, offensive, scurrili, il campionario è vastissimo. Così come quello dei messaggi, delle chat, delle mail e di ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione tecnologico.

Ovviamente il progresso affina le tecniche criminali, per cui oggi possiamo contare anche sulla deleteria diffusione di immagini o video della vittima nei social network: fermarne la diffusione è difficilissimo, se non impossibile. I casi della cronaca recente lo dimostrano ampiamente.

Talvolta si realizza una vera e propria evoluzione persecutoria: si parte con episodi minori per giungere  a situazioni di estremo pericolo per la vittima. Per questo, ripeto, è fondamentale non accettare il fatidico “ultimo incontro”.

Gli effetti sulla vittima sono devastanti: ansia, paura, stravolgimento delle proprie abitudini di vita. La parte offesa tende a uscire di meno e preferibilmente non da sola; si ingenera un disagio psichico connesso al timore per la sicurezza propria o di un prossimo congiunto.

Affinché sia ravvisabile la fattispecie di reato non è necessario che tale stato di disagio e paura sfoci in una patologia accertabile medicalmente: è sufficiente che la condotta offensiva provochi uno stato d’ansia o paura.

Il reato è perseguibile a querela di parte: nel caso di specie il termine per la proposizione è di sei mesi, il doppio rispetto a quello  ordinario, mentre la remissione è soltanto processuale, cioè in corso di udienza. Nei casi in cui lo stalking sia aggravato (perché compiuto dal coniuge, anche se legalmente separato, o dal compagno, o  commesso ai danni di un minore, donna in gravidanza, o di un disabile) la querela non è rimettibile e il procedimento penale prosegue sino alla sentenza.

Un intervento legislativo della fine del 2017 ha escluso che la riparazione del danno con versamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento prima del processo penale determini l’estinzione del reato, come previsto dall’art. 162 ter C. p.: la norma è stata introdotta dopo le giuste polemiche seguite alla decisione del Tribunale di Torino che aveva dichiarato estinto il delitto di stalking con il versamento della risibile somma di € 1.500,00, nonostante il rifiuto della alla parte offesa.

Le statistiche confermano che le vittime di questo crimine sono in maggioranza donne; nei casi in cui il reato sia posto in essere in danno di un uomo esiste un forte reticenza alla denuncia, verosimilmente per un retaggio culturale, come se la figura del maschio risultasse svilita e sminuita.

Per contrastare gli effetti devastanti di questo fenomeno sono allo studio particolari percorsi affidati ai Dipartimenti emergenza e urgenza delle Aziende Sanitarie per i pazienti che presentino un “trauma da aggressione”: al trattamento clinico necessario si unisce un sostegno psicologico con raccolta e conservazione di tutti gli elementi utili alla trattazione del caso.

Si deve dare atto che gli sforzi per fronteggiare ogni tipo di persecuzione e violenza, in particolare nei confronti delle donne, sono ravvisabili anche a livello internazionale: nella Convenzione di Istambul sulla “Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e domestica”, ratificata dall’Italia con la Legge n. 119/2013, si invitano i Paesi aderenti ad adottare misure efficaci per la prevenzione e il contrasto delle violenze di genere e degli atti persecutori.

L'immagine raffigura una veduta di Istambul

Istambul

La strada sarà ancora lunga e richiederà un grande sforzo, soprattutto sul piano culturale e di sensibilizzazione, capace di produrre un’effettiva e reale accettazione della parità tra uomo e donna senza alcuna compromissione o rinuncia alle rispettive peculiarità.

 

Per approfondire:

L. Iavarone, Cristina Mancusi “Stalking. Nuova forma di cannibalismo predatorio” Aracne editrice, 2015; www.altalex.it “Il delitto di stalking alla luce delle più recenti pronunce” 18 marzo 2016.